Come hai trovato questo articolo? La tua opinione è importante: dicci cosa ne pensi, ed esprimi il tuo commento.
A volte un lavoratore può voler dare le dimissioni e quindi trovarsi a dover scrivere una lettera di dimissioni, per annunciare formalmente la fine del rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro.
Questo può accadere per varie ragioni, ad esempio:
- quando il lavoratore decide di cambiare lavoro in favore di una posizione più vantaggiosa,
- quando non è soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro (nel caso di stipendio insufficiente o sicurezza inadeguata)
- quando non ha più bisogno, non vuole o non può piu lavorare,
- quando riscontra incompatibilità insuperabili con i colleghi di lavoro (il mobbing rientra in questo caso) e con il loro comportamento.
Il verificarsi di una o più di queste condizioni generalmente è sufficiente affinchè una persona decida di non voler proseguire un rapporto di lavoro: la forma più comune di comunicare tale decisione consiste nel rassegnare le dimissioni al capo o comunque al datore di lavoro.
Ma in che termini scrivere una lettera di dimissioni, e con quale preavviso si deve presentare la lettera di dimissioni?
L'atto di dare le dimissioni
Innanzitutto va precisato che l'atto delle dimissioni è una libera scelta del lavoratore, che non deve essere imposta dal datore di lavoro come purtroppo accade a fronte di matrimoni o maternità. Se la decisione viene imposta, le dimissioni sono nulle.
Inoltre, di fronte ad una mancanza grave del datore di lavoro (come la mancata osservanza delle norme di sicurezza, i comportamenti lesivi dell'onore, della reputazione o dello status psico-fisico del lavoratore, o il reiterato mancato pagamento della retribuzione), il lavoratore può dimettersi senza l'obbligo di dare il preavviso (si parla di dimissioni per giusta causa).
In questi casi al lavoratore spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato: allo stesso modo, può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.
In tutti gli altri casi, quelli cioè in cui semplicemente si suggerisce al datore di lavoro di prendere atto e si propone di accettare, di comune accordo, la propria volontà di non proseguire ulteriormente il rapporto professionale in atto, è sufficiente una normale lettera di dimissioni.
Quanto preavviso dare per le dimissioni?
Nel calcolo del periodo di preavviso da dare per le dimissioni vanno presi in considerazione due fattori:
- le condizioni contattuali che sono state sottoscritte all'inizio del rapporto, che sono legalmente vincolanti e che cambiano a seconda del tipo di contratto - non rispettarle potrebbe tradursi in sanzioni economiche o anche in conseguenze penali (non è necessario alcun preavviso durante il periodo di prova),
- il comune buon senso: è bene da un lato non anticipare eccessivamente l'annuncio delle dimissioni rispetto ai termini minimi, per non protrarre più del dovuto una situazione già difficile; tuttavia se si vuol mantenere un buon rapporto con la società che si intende lasciare, d'altro canto è bene anche evitare di arrivare all'ultimo giorno utile per dare le dimissioni nei termini legali.
Quest'ultima accortezza lascia il tempo all'azienda di adeguarsi alla nuova situazione di assenza del lavoratore dimissionario, permettendo all'impresa di cercare un eventuale sostituto e di preparare il terreno per un passaggio di consegne, minimizzando così i traumi interni. L'attuale datore di lavoro vi sarà grato di ciò.
Restare in buoni rapporti dopo le dimissioni
Mantenere un rapporto di cordialità e rispetto con la dirigenza e con i colleghi del posto di lavoro che si va a lasciare non è mai una cattiva idea. Mantenendo un atteggiamento positivo e corretto anche nel momento della fine di un rapporto lavorativo, si ha la possibilità di mantenere una "porta aperta" a possibili collaborazioni successive con la stessa azienda, e in più si evita di rovinare in anticipo future collaborazioni anche con altre aziende, dove potrebbero essere coinvolte le stesse persone: meglio evitare gli attriti, quindi! Siate signorili nell'andarvene.
A chi presentare la lettera di dimissioni?
La lettera di dimissioni va consegnata al vostro diretto datore di lavoro. Se l'organizzazione prevede tale organo, è opportuno farne pervenire una copia per conoscenza all'ufficio del personale.
Cosa scrivere nella lettera di dimissioni?
Questa è la parte più semplice! Le informazioni da comunicare sono poche e sommarie, per cui va bene un modello di lettera formale come quello proposto nell'esempio che segue (un fac simile di lettera di dimissioni):
OGGETTO: Lettera di dimissioni
[mittente e destinatario]
Con la presente il sottoscritto comunica le proprie dimissioni.
Il rapporto di lavoro avrà termine in data...
[luogo, data ordierna e firma]
Come nel fac simile proposto, la lettera dovrà riportare: gli estremi anagrafici di chi presenta le dimissioni, la denominazione e l'indirizzo della persona o della società a cui si rassegnano, la data, il luogo e la firma di entrambe le parti (ognuna delle quali dovrà conservarne una copia).
Nota: dimissioni o licenziamento?
La lettera di dimissioni non va confusa con la lettera di licenziamento: con la prima è infatti il lavoratore, nel dare le dimissioni, ad esprimere la propria volontà di volersi licenziare; al contrario, con la lettera di licenziamento, è il datore di lavoro a manifestare il proprio desiderio di allontanare il dipendente.
Dando le dimissioni, il lavoratore perde il diritto all'indennità di mancato preavviso (salvo il caso di dimissioni per giusta causa), nonché alla tutela specifica predisposta contro i licenziamenti illegittimi.
Dimissioni on line
Dal 5 marzo 2008 fino al 24 giugno 2008, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che intendevano dare le dimissioni, erano obbligati ad utilizzare una procedura telematica, compilando il Modulo Dimissioni Volontarie (MDV) on line sul sito del Ministero del Lavoro. Questa procedura poteva essere svolta con l'assistenza delle Direzioni provinciali del lavoro, dei Centri per l'impiego o degli uffici comunali.
Ecco come funzionava il meccanismo delle dimissioni on line:

Tale disposizione è stata abrogata (annullata, cioè) dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, all'art. 39, comma 10, lettera l), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008.
Dimissioni in bianco: uno sgradito ritorno
L'abrogazione di questo utile provvedimento riporta la situazione al punto di partenza, rimane quindi valida la legge n. 188/2007. Dal 26 giugno 2008 quindi, non è più necessario compilare alcun modulo informatico, ma basteranno le "vecchie" dimissione, predisposte su qualuque foglio.
Purtroppo non si tratta di una semplificazione ma di un passo indietro: il Modulo di Dimissioni Volontarie online serviva a contrastare la pratica diffusa e odiosa delle dimissioni in bianco, ovvero il foglio di dimissioni firmato in bianco (cioè senza data) all'atto dell'assunzione: una misura illegale e scorretta che dà al datore di lavoro il potere arbitrario di lasciare a casa chiunque, senza dover rendere conto a nessuno (senza cioè dover onorare i propri obblighi in caso di licenziamento di un dipendente, nè di riconoscere al lavoratore i diritti che il licenziamento gli comporta).
Per qualsiasi informazione in merito alle dimissioni è possibile chiamare direttamente il Ministero del Lavoro al numero verde 800 196 196
Come hai trovato questo articolo? La tua opinione è importante: dicci cosa ne pensi, ed esprimi il tuo commento.
Hai trovato utile questa pagina?
|
Dai un voto a questa pagina: |
Cerca offerte di lavoro |
